(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11)
a) al comma 3 il periodo "Il regolamento dovrà prevedere in ogni caso che la Conferenza proceda alle votazioni deliberando a maggioranza assoluta; per la determinazione della maggioranza, ogni sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri del proprio Consiglio." è sostituito dal seguente "Il regolamento deve prevedere che, ai fini della determinazione della maggioranza nelle votazioni, ogni sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri del proprio Consiglio comunale.";
b) il comma 6 è abrogato.
(Entrata in vigore)